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Gara #30

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE
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Informazioni appalto

25/09/2026
Aperta
Servizi
€ 8.107.807,16
Cagliuso Raffaele
Comune Di Siderno

Categorie merceologiche

905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
906 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
7731 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Lotti

1
BD15B6C903
I11E26000070004
Qualità prezzo
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE
€ 6.904.848,99
€ 4.727.143,59
€ 44.700,00

Scadenze

12/11/2026 12:00
19/11/2026 12:00
24/11/2026 10:00

Allegati

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04/11/2026 11:14
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Chiarimenti

07/10/2026 09:29
Quesito #1
Oggetto: Chiarimento sub-criterio T4.4 – Gender equality oltre il minimo

Con riferimento all’Art. 12-bis-bis, sub-criterio T4.4 – “Gender equality oltre il minimo”, per il quale è prevista l’attribuzione di 2 punti in presenza di un “piano strutturato e rendicontato”, si chiede di chiarire cosa debba intendersi con tale espressione e quali siano i contenuti e gli elementi minimi che il Piano deve possedere ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo.

Si chiede inoltre di precisare se la rendicontazione possa riguardare un piano triennale già in corso di attuazione, riportando lo stato di avanzamento, i KPI e i risultati conseguiti alla data di monitoraggio.


22/10/2026 17:52
Risposta
CHIARIMENTO N. 1 — Sub-criterio T4.4 «Gender equality oltre il minimo»

In merito alla richiesta di chiarimento formulata si precisa quanto segue.

Il sub-criterio T4.4 e la relativa scala di cui all’Art. 12-bis-bis delle Norme di Gara REV. 15.10 restano invariati.

La locuzione «piano strutturato e rendicontato» va intesa nel suo significato letterale: un piano che, rispetto al livello intermedio costituito dal piano triennale con KPI, risulti corredato della misurazione documentata degli indicatori in esso previsti.

È ammesso che il piano sia già in corso di attuazione alla data di presentazione dell’offerta.

La valutazione è rimessa alla Commissione giudicatrice entro la scala 0–2 prevista dalla lex specialis, che non è oggetto di modifica né di integrazione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

07/10/2026 09:31
Quesito #2
Spett.le [STAZIONE APPALTANTE],

con riferimento alla procedura di gara, e in particolare al punto III.3 – Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale (Art. 10 delle Norme di Gara), si chiede un formale chiarimento in merito alla seguente previsione:

– “Certificazione ISO 14001:2015 (Gestione Ambientale) rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA”;

– “Certificazione ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza sul Lavoro) rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA”.

La formulazione riportata nella documentazione di gara appare circoscrivere l'ammissibilità delle certificazioni esclusivamente a quelle rilasciate da organismi accreditati da ACCREDIA, con conseguente esclusione di certificazioni equivalenti rilasciate da organismi accreditati da altri Enti nazionali di accreditamento competenti.

Si evidenzia che la disciplina europea in materia di appalti pubblici prevede il riconoscimento delle certificazioni equivalenti rilasciate da organismi stabiliti negli altri Stati membri e, più in generale, tutela il principio di equivalenza delle valutazioni di conformità effettuate da organismi accreditati secondo il quadro normativo europeo applicabile.

In particolare, l'art. 62 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce, in materia di norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale, il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Pertanto, qualora la previsione della documentazione di gara debba essere interpretata nel senso di ammettere esclusivamente certificazioni rilasciate sotto accreditamento ACCREDIA, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire il fondamento normativo di tale limitazione e di procedere alla relativa rettifica, prevedendo espressamente l'ammissibilità delle certificazioni equivalenti rilasciate da organismi accreditati secondo la normativa europea applicabile.

Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 in corso di validità, rilasciate da organismi di certificazione debitamente accreditati da Enti nazionali di accreditamento competenti, secondo il quadro europeo applicabile, per lo specifico schema di certificazione, e non esclusivamente da organismi accreditati da ACCREDIA.

Considerata l'incidenza della previsione sulla possibilità di partecipazione alla procedura, si richiede riscontro formale e tempestivo, nonché, qualora necessario, la pubblicazione del relativo chiarimento/rettifica affinché sia garantita parità di trattamento tra gli operatori economici.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.


22/10/2026 17:52
Risposta
CHIARIMENTO N. 2 — Certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018: riferimento ad ACCREDIA

In merito alla richiesta di chiarimento formulata si precisa quanto segue.

I requisiti di cui agli Artt. 10.5 e 10.6 delle Norme di Gara REV. 15.10 restano invariati.

Il riferimento ad ACCREDIA contenuto nella colonna «documentazione probatoria» non ha effetto escludente.

Ai sensi del Paragrafo I dell’Allegato II.8 al D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante accetta i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti, ossia da organismi di certificazione accreditati per lo specifico schema da un ente nazionale di accreditamento operante ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Il concorrente allega il certificato in corso di validità, indicando organismo di certificazione, ente di accreditamento, numero e schema di accreditamento.

Il presente chiarimento ha natura ricognitiva di un obbligo di legge e non costituisce modifica dei documenti di gara.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

08/10/2026 10:09
Quesito #3
Spett.

Centrale Unica di Committenza

Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Via Fratelli Rosselli, 17

89046 - Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Per conto del

Comune di Siderno

Piazza Vittorio Veneto, 45

89048 – Siderno (RC)




Trasmessa tramite Portale





OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE. CIG BD15B6C903 – Richiesta di chiarimenti 1


Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:


1. In riferimento all’art. 8 “Requisiti di Idoneità Professionale”, ultimo punto, a pag. 8 delle Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che la richiesta di “Iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori” costituisca un mero refuso. In caso affermativo, si chiede cortesemente di modificare il relativo slot di caricamento sul portale di gara, in quanto attualmente tale documento risulta obbligatorio ai fini della partecipazione.


2. In riferimento all’art. 9 “Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria” delle Norme di Gara, relativamente al fatturato globale medio annuo, si chiede gentilmente conferma che l’indicazione “ultimi 3 esercizi 2022-2024” costituisca un mero refuso e che gli esercizi da prendere in considerazione siano, invece, il triennio 2023-2025.

3. In riferimento all’art. 9 “Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria” delle Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che il requisito relativo alle referenze bancarie possa ritenersi soddisfatto mediante la produzione di una sola referenza bancaria, considerato che la disposizione richiede espressamente “Almeno 1 referenza bancaria”.


4. In riferimento agli artt. 19 “Composizione dell’Offerta” e 21 “Garanzie” delle Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che l’indicazione delle riduzioni della garanzia provvisoria pari al “50% ISO 9001” e al “30% ISO 14001”, indicate come cumulabili, costituisca un mero refuso. Si chiede, pertanto, conferma che alla garanzia provvisoria possano applicarsi tutte le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendone i relativi presupposti: riduzione del 30% per la certificazione del sistema di qualità conforme alla serie UNI CEI ISO 9000; riduzione del 50% per micro, piccole e medie imprese e per raggruppamenti/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali imprese, non cumulabile con quella del 30%; ulteriore riduzione del 10% per la fideiussione emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente secondo le modalità di legge; nonché riduzione fino al 20% per le certificazioni o i marchi individuati nei documenti di gara tra quelli dell’Allegato II.13, secondo i limiti e le regole di cumulo e calcolo successivo previsti dal citato comma 8.


5. In riferimento all’art. 21 “Garanzie” delle Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che la polizza RCT/O, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, debba essere prodotta esclusivamente dall’operatore economico aggiudicatario, e non già in sede di presentazione dell’offerta.


6. In riferimento all’art. 10-bis “Criterio Premiante: Certificazione ISO 37001:2016”, punto 10-bis.2, delle Norme di Gara, è previsto che l’eventuale certificazione ISO 37001:2016 in possesso del concorrente sia allegata nella Busta B – Offerta Tecnica. Tuttavia, sulla piattaforma telematica è richiesto il caricamento della medesima certificazione nella Busta A – Documentazione Amministrativa. Si chiede gentilmente di spostare lo slot di caricamento della suddetta certificazione presente sulla piattaforma di gara dalla Busta A – Documentazione Amministrativa alla Busta B – Offerta Tecnica.


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali Saluti


22/10/2026 17:52
Risposta
QUESITO N. 1 - ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI (Art. 8)

Si conferma che si tratta di errore materiale. L'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, opera nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma e non e' applicabile alla presente procedura. Il riferimento contenuto nell'Art. 8 delle Norme di Gara REV. 15.10 si intende espunto e la relativa iscrizione non costituisce requisito di partecipazione.

Lo slot di caricamento presente sulla piattaforma telematica e' reso non obbligatorio; il mancato caricamento di documentazione in corrispondenza del medesimo non costituisce irregolarita' ne' causa di esclusione.

Restano fermi tutti i restanti requisiti di idoneita' professionale previsti dall'Art. 8 e tutte le altre disposizioni della lex specialis.


QUESITO N. 2 - TRIENNIO DI RIFERIMENTO DEL FATTURATO (Art. 9)

Si conferma che si tratta di errore materiale. Il requisito e' riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando e dunque agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

La misura del requisito resta invariata. Le dichiarazioni eventualmente gia' rese con riferimento al triennio erroneamente indicato potranno essere integrate in sede di soccorso istruttorio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.


QUESITO N. 3 - REFERENZE BANCARIE (Art. 9)

Si conferma. La previsione "almeno 1 referenza bancaria" individua il numero minimo richiesto: la produzione di una sola referenza bancaria, riferita all'operatore economico concorrente e rilasciata da istituto di credito o intermediario autorizzato, e' sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.


QUESITO N. 4 - RIDUZIONI DELLA GARANZIA PROVVISORIA (Artt. 19 e 21)

Si conferma che si tratta di errore materiale. L'indicazione contenuta negli Artt. 19 e 21 delle Norme di Gara REV. 15.10, nella parte in cui associa la riduzione del 50 per cento alla certificazione ISO 9001 e la riduzione del 30 per cento alla certificazione ISO 14001 qualificandole come cumulabili, si intende sostituita dal regime legale.

Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendone i presupposti e secondo le regole di cumulo e di calcolo ivi previste. Non trova applicazione la riduzione fino al 20 per cento prevista dal medesimo comma per le certificazioni e i marchi di cui all'Allegato II.13, non essendo gli stessi individuati nei documenti di gara.

L'importo della garanzia provvisoria prima delle riduzioni resta pari a euro 138.990,98.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.


QUESITO N. 5 - POLIZZA RCT/O (Art. 21)

Si conferma. La polizza di responsabilita' civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, costituisce obbligo a carico dell'aggiudicatario e deve essere prodotta ai fini della stipula del contratto.

La polizza non e' richiesta in sede di presentazione dell'offerta e la sua mancata produzione nella Busta A - Documentazione Amministrativa non costituisce irregolarita' ne' causa di esclusione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 6 - CERTIFICAZIONE ISO 37001:2016, BUSTA DI CARICAMENTO (Art. 10-bis.2)

Si accoglie. In coerenza con l'Art. 10-bis.2 delle Norme di Gara REV. 15.10, la certificazione ISO 37001:2016 va allegata nella Busta B - Offerta Tecnica e lo slot di caricamento e' reso disponibile nella Busta B.

La certificazione eventualmente caricata nella Busta A - Documentazione Amministrativa sara' comunque ritenuta utilmente prodotta ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante; tale caricamento non costituisce irregolarita' ne' causa di esclusione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Ad ogni modo le modifiche sono state apportate alle buste amministative e tecniche.

08/10/2026 10:28
Quesito #4
Spett.

Centrale Unica di Committenza

Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Via Fratelli Rosselli, 17

89046 - Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Per conto del

Comune di Siderno

Piazza Vittorio Veneto, 45

89048 – Siderno (RC)




Trasmessa tramite Portale





OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE


DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE. CIG BD15B6C903 – Richiesta di chiarimenti 2





Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:





1. In riferimento all’art. 19 “Composizione dell’offerta” ed all’art. 21 “Garanzie” delle Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che il beneficiario della cauzione provvisoria sia il Comune di Siderno.

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali Saluti


22/10/2026 17:53
Risposta
Buongiorno, si, il beneficiario della garanzia è il Comune di Siderno
Cordialmente

19/10/2026 09:19
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante:
CHIARIMENTO N. 1


L'art. 10 del CSA prevede un'apertura ordinaria del Centro Comunale di Raccolta di almeno 12 ore settimanali, articolate su due pomeriggi feriali, con presenza continuativa di almeno un addetto. Il medesimo articolo richiede inoltre, per il sabato mattina, la compresenza di un secondo addetto per almeno 3 ore, individuando il personale con funzioni di responsabile tecnico/caposervizio per il presidio ordinario e il personale di spazzamento manuale per la compresenza del sabato.


Si chiede di chiarire se tale servizio debba essere svolto da due operatori diversi dal responsabile tecnico/caposervizio, presumibilmente qualificabile nel livello B2 e il personale di spazzamento.





CHIARIMENTO N. 2


L'art. 15 del CSA prevede n. 5 operatori di spazzamento manuale, mentre l'art. 13.3 e la Tabella 3 dell'Allegato R prescrivono frequenze di intervento differenziate nelle zone A-B-C-D, comprese prestazioni quotidiane, domenicali e festive, nonché la presenza di più ripassi giornalieri. A fronte di tali obblighi, l'art. 13.13 del CSA prevede una dotazione minima di soli n. 2 motocarri/Porter con cassone.


Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire sulla base di quali criteri tecnici e di dimensionamento sia stata ritenuta sufficiente una dotazione di soli n. 2 motocarri/Porter per garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni previste, considerata l'estensione del territorio, la distribuzione delle aree di intervento, le frequenze prescritte e l'impiego di n. 5 operatori di spazzamento manuale.




CHIARIMENTO N. 3


Si chiede di chiarire se la dotazione minima dei mezzi richieda una sola spazzatrice compatta/minispazzatrice oppure due mezzi distinti, una spazzatrice compatta e una minispazzatrice;




CHIARIMENTO N. 4


La Tabella 5bis dell'Allegato R individua frequenze differenziate di vuotatura dei cestini porta-rifiuti, fino a tre passaggi giornalieri in alcune zone durante il periodo estivo.


Si chiede di chiarire se:


a) il servizio possa essere eseguito contestualmente ai circuiti di spazzamento manuale, mediante gli stessi operatori e mezzi, senza necessità di squadre aggiuntive dedicate;


b) se sia disponibile un censimento aggiornato dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio comunale, con relativa localizzazione e consistenza numerica per zona;





CHIARIMENTO N. 5


L'Allegato R prevede, per il servizio di raccolta dei rifiuti presso le spiagge durante la stagione balneare (giugno-settembre), una frequenza giornaliera, indicando genericamente una raccolta multifrazione.
Si chiede di chiarire se tale frequenza giornaliera debba essere garantita per ciascuna delle cinque frazioni merceologiche previste dal servizio di raccolta porta a porta, oppure se sia consentito prevedere frequenze differenziate per singola frazione.





CHIARIMENTO N. 6


L'art. 13.13 del CSA e l'Allegato R individuano espressamente la dotazione minima dei mezzi da impiegare nei servizi di spazzamento, mentre non risulta un'analoga dotazione minima per i servizi di raccolta dei rifiuti.


Si chiede di confermare che il numero, la tipologia e la capacità dei mezzi destinati alla raccolta siano rimessi all'autonomia organizzativa del concorrente.





CHIARIMENTO N. 7


L'art. 5 del CSA prevede un importo annuo lordo di € 2.596.516,33, dal quale viene detratto uno storno fisso dei proventi CONAI pari a € 280.000,00 annui, determinando una base d'asta netta di € 2.316.516,33 annui. Detraendo gli oneri annuali della sicurezza aziendale si determina una base annua, soggetta a ribasso, pari a € 2.301.616,33.


Si chiede di chiarire se il ribasso percentuale offerto dal concorrente debba essere previsto sul seguente importo di€ 2.301.616,33, pertanto, confermando che lo storno CONAI costituisce una componente economica rientrante nella base soggetta a ribasso.





CHIARIMENTO N. 8


L'Allegato L prevede la fornitura di n. 50 sacchetti compostabili FORSU al mese per ciascuna utenza domestica. Tale previsione comporterebbe la distribuzione di circa 5 milioni di sacchetti all'anno, a fronte di un fabbisogno effettivo sensibilmente inferiore, tenuto conto della frequenza di raccolta dell'organico pari a n. 3 interventi settimanali, corrispondenti mediamente a circa 13 conferimenti mensili per utenza.


Si chiede se tale fornitura sia confermata o trattasi di un refuso progettuale.


Laddove la fornitura sia effettivamente prevista si chiede inoltre di precisare se il costo della fornitura continuativa dei sacchetti sia stato integralmente considerato nell'importo di € 323.740,00 stanziato dalla Stazione Appaltante per la fornitura dei kit di raccolta, specificando i quantitativi e i criteri di calcolo adottati per la relativa determinazione economica.






CHIARIMENTO N.9


L'art. 5-ter del Disciplinare e l'Allegato L prevedono la fornitura alle utenze non domestiche di contenitori carrellati da 120, 240 e 360 litri, demandandone il dimensionamento al concorrente. Si chiede di chiarire se sia obbligatoria la fornitura ex novo dei contenitori a tutte le utenze non domestiche, indipendentemente dalle attrezzature attualmente in dotazione, oppure se sia consentito il riutilizzo di quelle esistenti (in tal caso si chiede di quantificare i contenitori già in possesso).


22/10/2026 17:53
Risposta
QUESITO N. 1 - PRESIDIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: PERSONALE IMPIEGATO

Si precisa che il presidio non richiede operatori ulteriori rispetto alla dotazione organizzativa minima prevista dall'Art. 15 del CSA.

L'Art. 10 del CSA stabilisce espressamente che il presidio di cui alla lettera b) è assicurato dal personale con funzioni di responsabile tecnico/caposervizio per l'apertura ordinaria pomeridiana e, per la compresenza del sabato mattina, dal personale di spazzamento manuale in cambio turno, senza dotazione dedicata aggiuntiva rispetto alle 42 unità di cui all'Art. 15.

Ne consegue che: l'apertura ordinaria di almeno 12 ore settimanali, articolate su due pomeriggi feriali con presenza continuativa di almeno un addetto, è assicurata dal personale con funzioni di responsabile tecnico/caposervizio; la compresenza di un secondo addetto per almeno 3 ore il sabato mattina è assicurata dal personale di spazzamento manuale in occasione del cambio turno.

Si precisa altresì che gli atti di gara individuano i profili funzionali del personale e non i livelli di inquadramento contrattuale, la cui determinazione resta rimessa al Gestore nel rispetto del CCNL applicabile.

L'articolazione oraria e l'assegnazione nominativa del personale sono definite dal Gestore nel Piano Operativo (Busta B), nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro e sicurezza.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 2 - DOTAZIONE DI N. 2 MOTOCARRI/PORTER E FREQUENZE DI SPAZZAMENTO MANUALE

Si precisa che la dotazione indicata all'Art. 13.13 del CSA costituisce, come la rubrica del medesimo comma espressamente qualifica, la dotazione minima di mezzi per lo spazzamento. Essa individua la soglia inderogabile di disponibilità richiesta a tutti i concorrenti e non esprime una determinazione, da parte della Stazione Appaltante, del numero di mezzi sufficiente all'esecuzione del servizio.

Il dimensionamento dei mezzi effettivamente necessari è rimesso all'autonomia organizzativa del concorrente, che lo definisce nel Piano Operativo (Busta B) in funzione delle frequenze e degli standard prescritti dall'Art. 13.3 del CSA e dalla Sezione 3 dell'Allegato R, dell'estensione e dell'articolazione del territorio e del proprio modello organizzativo. Il concorrente può pertanto prevedere mezzi in numero superiore a quello minimo indicato.

I criteri tecnici di determinazione del fabbisogno del servizio sono documentati negli atti di gara, e segnatamente nella Relazione Tecnica Autonoma - Allegato RT-01 e nella Nota Metodologica sul parametro di produttività, ai quali si rinvia.

Resta fermo l'obbligo di garantire integralmente le frequenze prescritte, con la dotazione di personale e di mezzi che il concorrente ritenga a tal fine necessaria.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 3 - DOTAZIONE MINIMA MEZZI: SPAZZATRICE COMPATTA / MINISPAZZATRICE

Si conferma che è richiesto un solo mezzo.

L'Art. 13.13 del CSA, riprodotto nella Sezione 6 dell'Allegato R, indica alla voce "Spazzatrice compatta / mini-spazzatrice (largh. 0,8-1,5 m)" il numero minimo di 1. La spazzatrice stradale con larghezza operativa maggiore o uguale a 2,0 m costituisce voce distinta, con proprio numero minimo pari a 1.

Resta ferma la dotazione minima complessiva prevista dall'Art. 13.13 del CSA.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 4 - VUOTATURA CESTINI: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CENSIMENTO

Quanto al punto a). L'organizzazione del servizio è rimessa al Piano Operativo del concorrente (Busta B). Gli atti di gara non prescrivono squadre dedicate alla vuotatura dei cestini, fermo l'obbligo di garantire integralmente le frequenze di cui all'Art. 13.6 del CSA e alla Sezione 5bis dell'Allegato R.

Quanto al punto b). Agli atti della Stazione Appaltante non risulta disponibile un censimento aggiornato dei cestini porta-rifiuti con localizzazione e consistenza numerica per zona. Il dimensionamento del servizio è pertanto effettuato dal concorrente sulla base della zonizzazione e delle frequenze indicate nell'Allegato R.

La consistenza dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio comunale sarà rilevata e verbalizzata in sede di consegna del servizio, secondo il modello di cui all'Allegato S.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 5 - RACCOLTA SULLE SPIAGGE: FREQUENZA PER FRAZIONE

Si precisa che la frequenza giornaliera prevista dall'Allegato R per il periodo giugno-settembre si riferisce al servizio di raccolta sulle spiagge e non a ciascuna delle cinque frazioni merceologiche.

L'articolazione della raccolta multifrazione è rimessa al Piano Operativo del concorrente, fermo l'obbligo di assicurare giornalmente la rimozione di tutti i rifiuti prodotti e conferiti nelle aree interessate.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 6 - DOTAZIONE MINIMA MEZZI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

Si conferma che gli atti di gara non prescrivono una dotazione minima numerica di mezzi per i servizi di raccolta e che numero, tipologia e capacità degli stessi sono rimessi all'autonomia organizzativa del concorrente.

Resta fermo il rispetto: delle frequenze e degli standard di servizio di cui all'Art. 12 del CSA e all'Allegato R; della dotazione organizzativa minima di cui all'Art. 15 del CSA; del requisito 10.3 delle Norme di Gara in materia di quota di flotta a zero emissioni all'avvio del servizio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 7 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

Si conferma. Il ribasso percentuale unico si applica sull'importo soggetto a ribasso di euro 6.904.848,99 per il triennio, pari a euro 2.301.616,33 annui, come previsto dall'Art. 5 del CSA e dagli Artt. 14 e 19 delle Norme di Gara.

Tale importo corrisponde alla base d'asta netta, detratti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 44.700,00 per il triennio, pari a euro 14.900,00 annui), ed è comprensivo del costo della manodopera, che l'operatore economico indica separatamente nell'offerta economica ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che lo storno CONAI di cui all'Art. 7-bis del CSA, pari a euro 280.000,00 annui, è detratto dall'importo annuo lordo per la determinazione della base d'asta netta: l'importo soggetto a ribasso è pertanto già al netto di tale storno.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 8 - SACCHETTI COMPOSTABILI FORSU

Si conferma che si tratta di errore materiale.

Ai fini della formulazione dell'offerta, la fornitura minima di sacchetti compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 è pari a n. 156 pezzi per utenza all'anno, corrispondenti a n. 13 sacchetti mensili, in coerenza con la frequenza di raccolta della frazione organica pari a tre interventi settimanali prevista dall'Allegato R. Il medesimo quantitativo si applica ai kit scolastici di cui alla Sezione 3 dell'Allegato L.

Resta fermo l'obbligo del Gestore di assicurare agli utenti la dotazione necessaria al conferimento della frazione organica secondo le frequenze previste.

Quanto alla seconda parte del quesito, l'importo di euro 323.740,00 è stanziato a corpo per l'intera fornitura dei kit di raccolta di cui all'Allegato L; il dimensionamento della fornitura resta in capo al concorrente nell'ambito del Piano Operativo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



QUESITO N. 9 - CONTENITORI CARRELLATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Si precisa che l'Art. 5-ter delle Norme di Gara e l'Allegato L prevedono la fornitura completa dei kit di raccolta a totale carico del Gestore aggiudicatario, ivi compresi i contenitori carrellati da 120, 240 e 360 litri destinati alle utenze non domestiche.

Gli atti di gara non contemplano il riutilizzo di attrezzature esistenti e non riportano dati sulla relativa consistenza, non essendo le stesse nella disponibilità della Stazione Appaltante.

Il dimensionamento della fornitura è effettuato dal concorrente nell'ambito del Piano Operativo, sulla base del numero di utenze non domestiche indicato nell'Allegato F, pari a n. 1.285, e delle rispettive produzioni di rifiuti.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

19/10/2026 15:09
Quesito #6
Spett.

Centrale Unica di Committenza

Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Via Fratelli Rosselli, 17

89046 - Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Per conto del

Comune di Siderno

Piazza Vittorio Veneto, 45

89048 – Siderno (RC)

Trasmessa tramite Portale


OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE


DI SIDERNO PER IL PERIODO DI ANNI TRE OLTRE PROROGA TECNICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2025 – APPALTO VERDE. CIG BD15B6C903 – Richiesta di chiarimenti 4


Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:


1. In riferimento all’art. 10.3 “Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale” del documento Norme di Gara:


“Mezzi full electric o idrogeno per almeno 30% della flotta all'avvio, con contratto leasing/ordine confermato ante inizio gara – Contratto leasing/ordine confermato Documentazione probatoria”


- si chiede di confermare che, in fase di partecipazione alla gara, sia sufficiente presentare una dichiarazione di impegno ad acquisire e rendere disponibili i mezzi richiesti in caso di aggiudicazione, senza dover necessariamente produrre contratti di leasing o ordini di acquisto già confermati prima della presentazione dell’offerta per la procedura.


Si evidenzia, infatti, che la disponibilità dei mezzi destinati allo specifico appalto costituisce un requisito di esecuzione del servizio e non un requisito di capacità tecnico-professionale da possedere e dimostrare già in fase di partecipazione.


A sostegno di tale distinzione si richiamano:


· L’art. 100, commi 11 e 12, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i requisiti speciali di partecipazione per gli appalti di servizi e forniture e non consente l'introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, salve le eccezioni espressamente stabilite.


· L’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i requisiti particolari di esecuzione e prevede che, in sede di offerta, gli operatori economici dichiarino di accettarli in caso di aggiudicazione.


· Gli artt. 3 e 10, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che tutelano l'accesso al mercato, la proporzionalità dei requisiti e la massima partecipazione alle procedure di gara.


Tale impostazione trova inoltre riscontro nella giurisprudenza amministrativa, in particolare nelle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6882/2025 e n. 2079/2026, che hanno riconosciuto, nelle fattispecie esaminate, la possibilità di acquisire i mezzi e le attrezzature necessari al servizio successivamente all'aggiudicazione, sulla base di un impegno assunto in sede di offerta.


Si ritiene pertanto che imporre, quale condizione di partecipazione, la preventiva sottoscrizione di contratti di leasing o di ordini di acquisto, addirittura antecedenti la partecipazione alla gara, costituisca una previsione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e non coerente con la distinzione normativa tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.


Tale obbligo comporterebbe infatti la necessità di assumere impegni economici rilevanti senza alcuna certezza di aggiudicazione, penalizzando gli operatori che intendano legittimamente acquisire i mezzi solo dopo l'affidamento del servizio.


Alla luce di quanto sopra, si chiede di rettificare la previsione dell'art. 10.3, eliminando l'obbligo di presentare contratti di leasing o ordini confermati antecedenti la partecipazione alla gara e confermando che:


1. In fase di partecipazione sia sufficiente una dichiarazione di impegno vincolante a rendere disponibili i mezzi richiesti entro l'effettivo avvio del servizio.


2. La documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi possa essere prodotta dal solo operatore aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio.


3. La mancata disponibilità, in fase di gara, di contratti di leasing o ordini di acquisto già perfezionati non costituisca motivo di esclusione dalla procedura.


Qualora la Stazione Appaltante ritenga di mantenere tale prescrizione, si chiede di indicare lo specifico fondamento normativo e le ragioni tecnico-organizzative che renderebbero indispensabile dimostrare la disponibilità dei mezzi prima ancora dell'indizione della gara, anziché entro l'avvio del servizio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione.


- Si chiede conferma che la percentuale minima del 30% sia calcolata esclusivamente sul numero complessivo dei veicoli effettivamente destinati al servizio nel Comune di Siderno, e non sull’intera flotta aziendale del concorrente, precisando il criterio di arrotondamento da applicare.





2. In riferimento all’art. 10.4 “Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale” del documento Norme di Gara:


“Impianto/autorizzazione messa in riserva (R13) e recupero, o contratto pluriennale – documentazione probatoria AIA/AUA o contratto pluriennale”


- si chiede di specificare puntualmente i codici CER/EER per i quali è necessario dimostrare la disponibilità di un impianto autorizzato alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o recupero;


- si chiede di confermare che, in fase di partecipazione alla gara, sia sufficiente presentare una dichiarazione rilasciata da un impianto di destino autorizzato, con la quale quest’ultimo si impegna a ricevere i rifiuti raccolti nell’ambito del servizio del Comune di Siderno in caso di aggiudicazione, senza necessità di sottoscrivere anticipatamente un contratto pluriennale. Tale contratto potrà essere formalizzato dall’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio.


si chiede di confermare che l’idoneità dell’impianto a ricevere e trattare i rifiuti possa essere dimostrata anche attraverso titoli diversi dall’AIA o dall’AUA, quali l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o l’iscrizione prevista dall’art. 216 del medesimo decreto, ove applicabile. Si evidenzia, infatti, che AIA e AUA non rappresentano gli unici regimi autorizzativi previsti dalla normativa ambientale per lo svolgimento delle attività di gestione e recupero dei rifiuti.





3. In riferimento all’art. 10.1 “Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale” del documento Norme di Gara, si chiede gentilmente conferma che la percentuale media di raccolta differenziata pari ad almeno il 78% non debba necessariamente essere raggiunta in ciascun anno del quinquennio di riferimento.


In caso di risposta negativa, si chiede conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito, non sia necessario fare riferimento a un unico contratto per l’intero quinquennio, ma che sia possibile cumulare più contratti eseguiti nel periodo di riferimento.


Ad esempio:


Comune x con 15.001 abitanti


Comune y con 15.001 abitanti


Comune


2021


2022


2023


2024


2025


Comune x


78,00 %


79,00 %


78,00 %


-


-


Comune y


-


-


-


78,00 %


78,00 %





Considerata la rilevanza dei quesiti per la stessa possibilità di partecipare alla procedura, si chiede un tempestivo riscontro e, ove condivisi i rilievi, la conseguente rettifica della documentazione di gara, con adeguata pubblicità e con ogni necessaria valutazione in ordine alla proroga dei termini di presentazione delle offerte.


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali Saluti


22/10/2026 17:53
Risposta

Riscontri
Si precisa che la disponibilità dei mezzi di cui al requisito 10.3 costituisce condizione per l'esecuzione del servizio e non requisito da documentare in sede di partecipazione.

In sede di offerta è pertanto sufficiente la dichiarazione di impegno vincolante a rendere disponibili i mezzi nella misura richiesta entro l'avvio del servizio. La documentazione comprovante la disponibilità (contratto di leasing, ordine confermato, titolo di proprietà o altro titolo idoneo) è prodotta dal solo aggiudicatario prima dell'avvio del servizio. La mancata disponibilità, in sede di gara, di contratti o ordini già perfezionati non costituisce causa di esclusione.

Resta invariata la misura del requisito: almeno il 30% dei veicoli a zero emissioni all'avvio del servizio.

La percentuale è calcolata esclusivamente sul numero complessivo dei veicoli destinati al servizio nel territorio del Comune di Siderno, e non sulla flotta aziendale del concorrente. Il requisito si intende soddisfatto quando il numero dei veicoli a zero emissioni è pari almeno al 30% di tale numero complessivo, arrotondato all'unità superiore.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Quanto ai codici. I codici EER di riferimento sono quelli indicati nell'Allegato P / CSA-P - Tavola CER/EER/CPV, al quale si rinvia, relativi alle frazioni oggetto del servizio.

Quanto al momento della dimostrazione. In sede di offerta è sufficiente la dichiarazione dell'impianto di destino autorizzato, con la quale lo stesso si impegna a ricevere i rifiuti raccolti nell'ambito del servizio in caso di aggiudicazione. Il contratto può essere formalizzato dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio.

Quanto ai titoli autorizzativi. L'indicazione di AIA e AUA non ha carattere esclusivo. L'idoneità dell'impianto può essere dimostrata mediante qualunque titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per le operazioni interessate, ivi compresi l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e l'iscrizione in procedura semplificata di cui all'art. 216 del medesimo decreto, ove applicabile, purché in corso di validità e riferito alle operazioni e ai codici EER interessati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che il requisito 10.1 delle Norme di Gara richiede l'esecuzione di servizi di raccolta porta a porta in almeno un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'arco degli ultimi cinque anni.

La soglia del 78% è riferita alla percentuale media annua di raccolta differenziata conseguita nel comune servito e si intende soddisfatta quando tale percentuale risulti non inferiore al 78% in almeno una delle annualità ricomprese nel quinquennio di riferimento. Non è richiesto il conseguimento della soglia in ciascuna annualità.

Non è richiesto un unico contratto esteso all'intero quinquennio: il periodo di cinque anni individua l'arco temporale entro il quale il servizio deve essere stato prestato.

La percentuale è documentata secondo i mezzi di prova indicati dal medesimo requisito 10.1, ossia il certificato di buona esecuzione recante la percentuale di raccolta differenziata ovvero i dati ISPRA o ARPA relativi all'annualità considerata.

Restano fermi gli ulteriori elementi del requisito 10.1 e tutte le altre disposizioni della lex specialis.


20/10/2026 11:52
Quesito #7
si allega richiesta di chiarimenti


22/10/2026 17:53
Risposta
Riscontro
Si precisa che tutti i sub-criteri di cui agli Artt. 12-ter e 12-bis-bis sono articolati su scale a valori predeterminati. La Commissione giudicatrice attribuisce collegialmente, per ciascun sub-criterio, uno dei valori previsti dalla rispettiva scala. Non sono previsti valori intermedi né arrotondamenti. La precisazione contenuta nella scala del sub-criterio T1.8 ha pertanto carattere ricognitivo e non introduce una disciplina derogatoria.

Quanto al sub-criterio T4.2, gli elementi che distinguono i due livelli sono quelli indicati nella scala: buoni pasto e formazione per il livello base; premi e misure di conciliazione lavoro-famiglia per il livello avanzato.

Quanto al sub-criterio T4.4, si rinvia al chiarimento già pubblicato sulla piattaforma.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che il medesimo contenuto dell'offerta non dà luogo a duplicazione di punteggio.

Ciascun sub-criterio valuta l'elemento esclusivamente sotto il profilo descritto nella propria scala, come definito dagli Artt. 12-ter e 12-bis-bis, e la Commissione giudicatrice attribuisce il punteggio limitatamente a tale profilo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che il limite massimo di 80 pagine previsto dall'Art. 19 delle Norme di Gara è riferito esclusivamente alla Relazione tecnica.

Gli ulteriori elaborati elencati nel medesimo articolo per la Busta B - piano operativo del servizio, piano di comunicazione, schede mezzi EV, cronoprogramma kit di raccolta, piano operativo del verde stradale, scheda dell'offerta migliorativa RFID/PAYT, dichiarazione relativa all'offerta migliorativa cassoni e terre di spazzamento, documentazione relativa al criterio premiante ISO 37001:2016 e Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta con la relativa relazione esplicativa - costituiscono documenti autonomi e non sono computati nel limite delle 80 pagine.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che il sub-criterio T1.7 dà luogo a una valutazione unitaria secondo la scala prevista dall'Art. 12-ter, che non contempla una ponderazione separata delle due componenti. Il punteggio è attribuito nei soli valori ivi previsti, in funzione del grado di completezza e di credibilità complessiva della proposta.

Le eventuali proposte organizzative di ottimizzazione dei turni, ivi compresa la riduzione del ricorso ai turni pomeridiani nel periodo estivo, sono valutate nell'ambito della medesima scala e sono ammissibili unicamente nel rispetto della dotazione organizzativa minima e degli standard di cui all'Art. 15 del CSA, nonché dell'integrale garanzia delle frequenze prescritte.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che i dati di cui la Stazione Appaltante dispone sono quelli già pubblicati negli atti di gara, e segnatamente nell'Allegato F - Elenco strade e dati raccolta, che riporta il consuntivo analitico 2025 con dettaglio mensile e il dato di raccolta differenziata 2024, e nella Relazione Tecnica Autonoma - Allegato RT-01. La Stazione Appaltante non dispone di ulteriori serie storiche da mettere a disposizione.

Sono ammessi dati storici relativi a servizi analoghi prestati in altri comuni, purché documentati: la scala del sub-criterio T2.1.a fa espresso riferimento a "dati storici analoghi documentati", unitamente all'analisi specifica del territorio di Siderno.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che il sistema RFID/PAYT conserva la natura facoltativa stabilita dall'Art. 12-bis delle Norme di Gara. Nei sub-criteri che richiamano espressamente il sistema quale elemento del livello massimo della scala, il conseguimento di tale livello presuppone la proposta del sistema; i concorrenti che non lo propongano accedono ai livelli inferiori previsti dalla medesima scala, senza alcuna conseguenza sull'ammissibilità dell'offerta.

Quanto al sub-criterio T2.4, la scala richiede, per il livello massimo, un sistema di monitoraggio automatico con dashboard al RUP, senza prescriverne la tecnologia.

Quanto al mastello per la frazione indifferenziata, l'Allegato R prevede la dotazione del chip RFID in quanto il sistema sia proposto in offerta. In assenza di proposta del sistema, il mastello è fornito senza tag.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Quanto alla base di calcolo. La percentuale è calcolata sul numero complessivo dei veicoli destinati al servizio nel territorio del Comune di Siderno. Il numeratore è costituito dai soli veicoli full Electric o a idrogeno; i veicoli ibridi non sono computati nel numeratore.

Quanto al momento di riferimento. Il requisito 10.3 e il sub-criterio T3.1 sono riferiti alla dotazione all'avvio del servizio. Il sub-criterio T3.3 valuta separatamente la roadmap di conversione progressiva nel corso dell'affidamento.

Quanto ai valori non interi. Le fasce del sub-criterio T3.1 si applicano secondo il loro valore letterale: il punteggio corrisponde alla fascia nella quale la percentuale calcolata ricade; le percentuali che non raggiungono il limite inferiore di una fascia ricadono nella fascia precedente.

Quanto al sub-criterio T3.2, il contratto di fornitura di energia da fonti rinnovabili certificate deve essere intestato all'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento, a un componente dello stesso.

Gli atti di gara non prevedono la messa a disposizione di aree comunali per la realizzazione della stazione di ricarica.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che le unità aggiuntive del sub-criterio T4.1 sono computate in unità di personale, coerentemente con l'Art. 15 del CSA e con l'Art. 5-bis.2 del medesimo, che esprimono la dotazione organizzativa minima di 42 unità in unità di personale e non in unità a tempo pieno equivalente.

Gli atti di gara non prescrivono un regime orario determinato per le unità aggiuntive.

Gli impegni assunti nell'offerta tecnica entrano a far parte del contenuto contrattuale e sono vincolanti per l'intera durata dell'affidamento.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che gli incrementi del 10 e del 20 per cento indicati nella scala del sub-criterio T4.3 sono riferiti, in termini relativi, alla quota di riserva obbligatoria determinata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in capo all'operatore economico concorrente.

I valori intermedi non previsti dalla scala non danno luogo a punteggi intermedi: si applica il livello immediatamente inferiore tra quelli previsti.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Si precisa che la scala del sub-criterio T4.5 prevede due soli valori. Il punto è attribuito in presenza di un piano completo, comprensivo di tutti gli elementi indicati nella scala: coordinatore H24, squadra sagre dedicata, mezzi di trinciatura e cronoprogramma. In difetto di uno o più di tali elementi il punteggio è pari a zero.

La valutazione non si sovrappone a quella dei sub-criteri T1.2, T1.3 e T1.4, che attengono ai rispettivi piani operativi sotto i profili descritti nelle relative scale, senza duplicazione di punteggio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro

Si precisa che le tipologie di soluzione di cui all'Art. 12-bis individuano il punteggio massimo conseguibile da ciascuna: 8 punti per la Soluzione A, 5 punti per la Soluzione B, 2 punti per la Soluzione C. Il punteggio non è attribuito automaticamente in misura fissa, ma è modulato dalla Commissione giudicatrice entro tale massimo in funzione degli elementi qualitativi descritti all'Art. 12 per il criterio T6, e segnatamente architettura, interfacce applicative, dashboard in tempo reale, applicazione per gli utenti e livelli di servizio.

La soluzione che prevede tecnologie differenziate su porzioni della flotta è classificata nella tipologia corrispondente al livello di lettura garantito sull'intera flotta destinata al servizio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.

Riscontro
Quanto alla collocazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta, non si ravvisano i presupposti per la rettifica richiesta, per le ragioni che seguono.

L'offerta economica è costituita, ai sensi dell'Art. 19 delle Norme di Gara, dal ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso, dalla separata indicazione dei costi della manodopera e dalla conferma degli oneri della sicurezza. Tali elementi sono contenuti esclusivamente nella Busta C e non sono riprodotti in alcun documento della Busta B.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta non costituisce offerta economica. Esso è il documento, previsto dalla disciplina regolatoria di settore e redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 6 della Determinazione ARERA 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, mediante il quale il concorrente dimostra la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intera durata dell'affidamento. La sua produzione è prescritta a tale esclusivo fine.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta non è ricompreso tra gli elementi oggetto di valutazione: i criteri e i sub-criteri di cui agli Artt. 12, 12-bis, 12-ter e 12-bis-bis non attribuiscono alcun punteggio al medesimo, né a elementi in esso contenuti. La Commissione giudicatrice non ne tiene conto ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica.

Ai fini della piena garanzia della segretezza dell'offerta economica e della parità di trattamento, si precisa che la Commissione giudicatrice procede all'esame del Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta, della relativa relazione esplicativa e dell'asseverazione di cui all'Art. 23-ter esclusivamente in seduta successiva all'apertura delle offerte economiche, ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario e della coerenza con l'offerta economica presentata, dandone atto nei verbali. La valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi sono integralmente concluse e verbalizzate prima di tale esame.

Resta fermo l'obbligo, a pena di esclusione, di non inserire nella Busta B il ribasso percentuale offerto né alcuna indicazione dalla quale il medesimo sia direttamente desumibile.

Quanto alla documentazione economico-finanziaria. È messo a disposizione sulla piattaforma telematica, in allegato al presente chiarimento, il Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente per il periodo 2026-2029, di cui alla Determinazione ARRICAL n. 501 del 10 luglio 2026 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Siderno n. 44 del 27 luglio 2026, già richiamato dall'Art. 19 delle Norme di Gara e dall'Allegato G.

Quanto all'Allegato G. Il documento ha natura ricognitiva e ne resta confermato il contenuto. I documenti di riferimento ai fini della redazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta sono il Piano Economico Finanziario validato sopra richiamato e il file "PEFA di gara Siderno v1.1", già pubblicato sulla piattaforma telematica, che costituisce lo schema tipo di cui all'Allegato 6 della Determinazione ARERA 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025. Il medesimo file contiene la sezione relativa al PEFA di gara, compilata dalla Stazione Appaltante, e la sezione relativa al PEFA di offerta, che il concorrente compila in coerenza con la propria offerta.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis e i termini della procedura

Riscontro
Si precisa che il costo del personale indicato all'Art. 5 del CSA, pari a euro 1.575.714,53 annui, è stato determinato ai sensi dell'Art. 5-bis.2 del medesimo CSA quale riferimento economico del costo del personale attualmente in servizio, sulla base dell'elenco di cui all'Allegato H e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali applicabile.

La congruità di tale importo è stata verificata rispetto alle tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale addetto ai servizi ambientali approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 settembre 2026, n. 76.

Resta fermo che l'operatore economico indica separatamente nell'offerta economica i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, e che la verifica di congruità è svolta dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della lex specialis.



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